Descrizione L'Articolo 3, Comma 6-bis e Articolo 4 della legge del 23 febbraio 2020, n. 6, sono esclusi dall'abrogazione da parte del decreto-legge n. 19 del 2020. Ciò significa che queste disposizioni rimarranno in vigore nonostante l'abrogazione degli altri articoli della legge. Inoltre, sono stati adottati ulteriori provvedimenti per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in base ai decreti legge del 25 marzo 2020, n. 19 e del 16 maggio 2020, n. 33. È stata considerata un'emergenza di sanità pubblica internazionale dall'OMS il 30 gennaio 2020 e confermata il 11 marzo 2020.
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