Descrizione title Le presenti istruzioni si propongono di fornire ai competenti organi un’opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle regioni a sta tuto ordinario.Nella pubblicazione vengono illustrate le norme che regolano il procedimento di preparazione e presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale nonché del loro esame da parte delle commissioni e sotto commissioni elettorali circondariali.La materia viene trattata unitariamente per le due categorie di comuni individuate dalla vigente legislazione:• i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti,• i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e quelli con popolazione inferiore al predetto limite demografico che siano capoluogo di provincia.→Articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.Quando si sono rese necessarie istruzioni distinte, in conseguenza della diversità del sistema elettorale stabilito dalla legge, vengo no, di volta in volta, predisposte opportune avvertenze.La pubblicazione è aggiornata alle disposizioni sulla presentazione e l’ammissione delle candidature contenute nella legge 25 marzo 2024, n. 38, con la quale è stato convertito in legge, con modifica zioni, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.
Le presenti istruzioni si propongono di fornire ai competenti organi un’opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle regioni a sta tuto ordinario.Nella pubblicazione vengono illustrate le norme che regolano il procedimento di preparazione e presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale nonché del loro esame da parte delle commissioni e sotto commissioni elettorali circondariali.La materia viene trattata unitariamente per le due categorie di comuni individuate dalla vigente legislazione:• i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti,• i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e quelli con popolazione inferiore al predetto limite demografico che siano capoluogo di provincia.→Articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.Quando si sono rese necessarie istruzioni distinte, in conseguenza della diversità del sistema elettorale stabilito dalla legge, vengo no, di volta in volta, predisposte opportune avvertenze.La pubblicazione è aggiornata alle disposizioni sulla presentazione e l’ammissione delle candidature contenute nella legge 25 marzo 2024, n. 38, con la quale è stato convertito in legge, con modifica zioni, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.
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