La riscossione e il pagamento della somme dovute in base all'atto originario oggetto di reclamo, saranno sospesi fino allo scadere del termine di 90 novanta giorni alla data di presentazione dell'istanza di reclamo.
Durante questo periodo il Comune dovrà valutare l'istanza presentata dal Contribuente, invitandolo, se ne ravvisa la necessità per volgere all'esito della pratica, a produrre documentazione integrativa o in contraddittorio per la definizione dell'accordo.
L'istituto del reclamo/mediazione, anche dopo la riforma, continua a configurarsi come uno strumento obbligatorio che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice, al fine di una maggiore semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento, nonché di una quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso pi ù favorevole al contribuente e detta precise regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione, con l'estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.
Non è per norma prevista la possibilità di opporre reclamo nelle controversie in cui il valore delle stesse sia indeterminabile.
Il ricorso non è precedibile fino a 90 novanta giorni dalla data di notifica del reclamo/mediazione, periodo durante il quale dovranno essere perfezionati tutti gli adempimenti necessari per la definizione/accoglimento/diniego dell'istanza in origine presentata.